Il nuovo art. 1 terzo comma del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, così come modificato dall’art. 1 comma 909 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, stabilisce che:
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del consumatore; una copia della fattura elettronica in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.